venerdì 1 aprile 2016

L’allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi


Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate
Trattato adottato a Parigi il 10 febbraio 1947
Allegato VIII
Strumento per il PORTO LIBERO DI TRIESTE

Articolo 1
1. Al fine di garantire che il porto e le vie di transito di Trieste siano accessibili in termini uguali per tutto il commercio internazionale e della Yugoslavia, Italia e degli stati dell’Europa Centrale come consuetudine negli altri porti liberi nel mondo:
(a) Ci sarà un porto extra doganale nel Territorio Libero Di Trieste (TLT) entro i limiti previsti o stabiliti in accordo con l’articolo 3 del presente Strumento.
(b) Le merci che passeranno nel Porto Libero Di Trieste godranno della libertà di transito come stipulato dall’articolo 16 del presente Strumento.
2. Il regime internazionale del Porto Libero sarà regolato dalle condizioni del presente Strumento.

Articolo 2
1. Il Porto Libero è conformato ed amministrato come azienda di Stato del TLT, avente tutti gli attributi di persona giuridica ed operante in accordo alle condizioni di questo Strumento.
2. Tutte le proprietà statali e parastatali italiane nei limiti del Porto Libero, in accordo con le condizioni del presente trattato, che passeranno al TLT, saranno trasferiti, senza pagamento, al Porto Libero.

Articolo 3
1. L’area del Porto Libero include il territorio e le installazioni delle zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.
2. Stabilire zone giuridiche esclusive di qualsiasi Stato è incompatibile con lo statuto del TLT e del Porto Libero.
3. Al fine, comunque, di soddisfare i bisogni del traffico marittimo yugoslavo e italiano nell’Adriatico, il Direttore del Porto Libero su richiesta dei Governi Yugoslavo e Italiano e con simultaneo avviso alla Commissione Internazionale prevista nel seguente articolo 21, può riservare a navi mercantili battenti bandiere dei rispettivi due Stati l’esclusivo uso di spazi entro certe parti del area del Porto Libero.
4. In caso di necessità di dover incrementare l’area del Porto Libero tale allargamento può essere fatto su proposta del Direttore del Porto Libero con la decisione del Consiglio di Governo e con l’approvazione dell’Assemblea Popolare.

Articolo 4
Se non diversamente previsto dal presente Strumento, le leggi e regolamentazioni in vigore nel TLT saranno applicabili a persone e proprietà nei confini del Porto Libero e le autorità responsabili per l’applicazione nel TLT possono esercitare la loro funzione entro i limiti del Porto Libero.

Articolo 5
1. A navi mercantili e merci di tutti i paesi è permesso l’accesso senza restrizioni al Porto Libero sia per il carico che lo scarico, sia per merci in transito che merci destinate al TLT.
2. In relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi.
3. Comunque, nei riguardi di merci importate tramite il Porto Libero per consumo nel TLT o esportate da questo territorio tramite il Porto Libero, sarà applicata l’appropriata legislazione e regolamentazione in vigore nel TLT.

Articolo 6
Il magazzinaggio, lo stockaggio, l’ispezione, lo smistamento, l’imballaggio ed il riconfezionamento e simili attività che vengono elaborate come da consuetudine nelle zone libere del Porto di Trieste devono essere permesse  nel Porto Libero sotto la regolamentazione stabilita dal Direttore del Porto Libero.

Articolo 7
1. Il Direttore del Porto Libero può anche permettere l’elaborazione di merci nel Porto Libero.
2. Sono concesse attività manifatturiere nel Porto Libero a quelle imprese che esistevano nelle zone libere del porto di Trieste precedentemente all’entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del direttore del Porto Libero, il Consiglio di Governo può permettere nuove imprese manifatturiere nei limiti del Porto Libero.

Articolo 8
Ispezioni delle autorità del TLT possono essere permesse nel Porto Libero per estendere la neccessità di rinforzare la dogana e altre regolamentazioni del TLT per la prevenzione del contrabbando.

Articolo 9
1. Alle autorità del TLT sarà riconosciuto il diritto di fissare e imporre tasse portuali nel Porto Libero.
2. Il Direttore del Porto Libero fissa tutti i prezzi per l’uso delle attrezzature e dei servizi del Porto Libero. Tali prezzi devono essere ragionevoli e relazionati ai costi per operazioni, amministrazione, manutenzione e sviluppo del  Porto Libero.

Articolo 10
Nel fissare e imporre nel Porto Libero tasse portuali e altri prezzi come da articolo 9, come anche dalle condizioni per i servizi e attrezzature del Porto Libero, non devono sussistere discriminazioni rispetto alla nazionalità delle navi, dei proprietari di merci o di altre ragioni.

Articolo 11
Il passaggio di tutte le persone dentro o fuori dl’area del Porto Libero sarà soggetto alle regolamentazioni stabilite dalle autorità del TLT. Queste regolamentazioni, comunque, devono essere stabilite in maniera di non impedire eccessivamente il passaggio per o dal Porto Libero di persone di nazionalità di qualsiasi Stato che sia impegnato in qualsiasi attività legittima nell’area del Porto Libero.

Articolo 12
Le regole e leggi interne applicate nel Porto Libero e similmente i listini dei prezzi imposti nel Porto Libero devono essere resi pubblici.

Articolo 13
Il traffico ed il commercio di piccolo cabotaggio entro il TLT possono essere esercitati in accordo con le regole emesse dalle autorità del TLT, poichè le condizioni del presente Strumento non pregiudicano l’imposizione a queste autorità di qualsiasi restrizione in questo ambito.

Articolo 14
Nei confini del Porto Libero, le misure per la salvaguardia della salute e per combattere malattie di animali o vegetali riguardo a navi e carichi sarà applicata dalle autorità del TLT.

Articolo 15
Sarà dovere delle autorità del TLT fornire il Porto Libero di acqua, gas, elettricità, mezzi di comunicazione, depuratori e altri servizi pubblici e anche di assicurare pubblica sicurezza e vigili del fuoco.

Articolo 16
1. La libertà di transito deve essere, in accordo con i consueti accordi internazionali, garantita dal TLT e dagli Stati i cui territori vengono attraversati da merci trasportate via ferrovia tra il Porto Libero e gli Stati serviti, senza alcuna discriminazione ed esenti da tasse doganali o altri costi oltre a quelli per i servizi resi.
2. Il TLT e gli Stati che si sono assunti l’obbligo del presente Strumento attraverso i quali territori passa in transito il traffico in entrambe le direzioni, faranno tutto ciò che è in loro potere per fornire le migliori facilitazioni possibili, dando la massima attenzione alla movimentazione delle merci più rapida ed efficiente, ad un prezzo ragionevole e senza applicare al movimento delle merci verso e dal Porto Libero nessuna misura discriminatoria riguardo a tariffe, servizi, tasse, sanità, polizia o altra regola.
3. Gli Stati che si sono assunti l’obbligo del presente Strumento non prenderanno misure riguardanti regole o tariffe che artificiosamente potrebbero dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio di altri porti marittimi. Le misure prese dal Governo Yugoslavo per fornire traffico ai porti della Yugoslavia meridionale non sono considerate come un dirottamento artificioso del traffico.

Articolo 17
Il TLT e gli Stati che si sono assunti l’obbligo del presente Strumento dovranno, nei loro rispettivi territori e in termini non discriminatori e in accordo con i consueti accordi internazionali, garantire libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l’area del Porto Libero e tutti i paesi che creano comunicazione originata da o per l’area del Porto Libero.

Articolo 18
1. L’amministrazione del Porto Libero sarà guidata dal Direttore del Porto Libero che lo rappresenta in qualità di personalità giuridica. Il Consiglio del Governo dovrà sottoporre al Governatore una lista di candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Libero. Il Governatore incaricherà il Direttore scelto tra i candidati a lui presentati dopo essersi consultato con il Consiglio del Governo. In caso di disaccordo la questione sarà sottoposta al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore ha la facoltà di dimettere il Direttore su richiesta della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.
2. Il Direttore non deve essere cittadino Yugoslavo o Italiano.
3. Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno assunti dal Direttore. In tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del TLT.

Articolo 19
In quanto soggetto alle condizioni del presente Strumento, il Direttore del Porto Libero prende tutte le ragionevoli e necessarie misure per l’amministrazione, le operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Libero come un efficente porto adeguato per l’immediata movimentazione di tutto il traffico di questo porto. In particolare, il Direttore è responsabile per l’esecuzione di tutti i tipi di lavori portuali nel Porto Libero, dirige le operazioni delle istallazioni portuali e altre attrezzature portuali, stabilisce, in accordo con la legislazione del TLT, le condizioni di lavoro nel Porto Libero, e sovrintende all’esecuzione nel Porto Libero di ordini e regole delle autorità del TLT riguardo alla navigazione.

Articolo 20
1. Il Direttore del Porto Libero puo emmettere tali regolamenti e leggi interne se lo considera necessario, nell’esercizio delle sue funzioni come prescritto dall’articolo precedente.
2. Il fondo autonomo del Porto Libero viene preparato dal Direttore e sarà approvato ed applicato in accordo con la legislazione che è stabilita dall’assemblea popolare del TLT.
3. Il Direttore del Porto Libero sottoporrà un rapporto annuale delle operazioni del Porto Libero al Governatore e al Consiglio di Governo del TLT. Una copia del rapporto deve essere trasmessa alla Commissione Internazionale.

Articolo 21
1. Sarà stabilita una Commissione Internazionale del Porto Libero, d’ora in poi chiamata “La Commissione Internazionale”, che consiste in un rappresentante del TLT e dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle repubbliche Socialiste sovietiche, Stati Uniti d’America, Repubblica Federale Popolare di Yugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, che provvederà affinchè questi Stati si assumano gli obblighi del presente Strumento.
2. Il rappresentante del TLT sarà il presidente permanente della Commissione Internazionale. Nell’eventualità di parità di voto, il voto dato dal presidente sarà decisivo.

Articolo 22
La Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero. I suoi uffici ed attività saranno esenti dalla giurisdizione locale. I membri e funzionari della Commissione Internazionale godranno nel TLT di quei privilegi ed immunità necessari all’esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale deciderà sul proprio segretariato, procedure e fondo. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno divise fra gli stati membri in maniera equa come accordato da loro tramite la Commissione Internazionale.

Articolo 23
La Commissione Internazionale avrà il diritto di investigare e considerare tutte le materie relative alle operazioni, uso, ed amministrazione del Porto Libero o gli aspetti tecnici di transito tra il Porto Libero e gli Stati che serve, inclusa l’unificazione delle modalità di attuazione delle procedure. La Commissione Internazionale agisce su propria iniziativa o su questioni portate alla sua attenzione da qualsisi Stato o dal TLT o dal Direttore del Porto Libero. La Commissione Internazionale comunicherà il suo punto di vista e le raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli Stati riguardanti, o al TLT, o al Direttore del Porto Libero. Queste raccomandazioni devono essere prese in considerazione e le necessarie misure devono essere applicate. Dovessero il TLT o lo Stato o gli Stati coinvolti giudicare, comunque, che tali misure fossero inconsistenti riguardo alle condizioni del presente Strumento, il contenuto su richiesta del TLT o di qualsisi Stato sarà trattato come previsto nell’articolo 24 sottostante.

Articolo 24
Ogni disputa riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente Strumento, non risolta con negoziato diretto, sarà, a meno che le parti concordino reciprocamente su altra interpretazione, riferita su richiesta delle parti della controversia a una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna parte ed un terzo membro scelto con accordo reciproco di nazionalità di un terzo paese. Non dovessero le due parti accordarsi sulla nomina del terzo membro entro il periodo di un mese, può essere richiesto da entrambi al Segretario-Generale delle Nazioni Unite di fare una sua nomina. La decisione presa della maggioranza dei membri della Commissione sarà la decisione della Commissione, e verrà accettata dalle parti come definitiva e vincolante.

Articolo 25
Le proposte per emendamenti al presente Strumento possono essere presentate al Consiglio di Sicurezza tramite il Consiglio di Governo del TLT o da tre o più Stati rappresentati nella Commissione Internazionale. Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in atto alla data stabilita dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 26
Per gli scopi del presente Strumento, si considererà che uno Stato abbia ratificato le regole dello stesso, qualora faccia parte del trattato di pace con l’Italia o abbia a sua volta notificato al Governo della Repubblica di Francia l’assunzione di questi obblighi.